Nel 1823 l’appalto per la caccia nel Comune è aggiudicato da Giuseppe Ossana; nel 1827 da Nicolò Zanol di Taio.
Nel 1831 l’appalto per la caccia nel Comune è aggiudicato da Romedio Mendini; nel 1834 dal neo primissario don Giacomo Mendini; nel 1837 da Francesco Martini di Taio; nel 1840 da Simone Tamè; nel 1843 a Giacomo Inama.
Dal 1852 al 1862 la caccia non fu appaltata.
Nel 1878 è levatario per 5 anni dell’asta della caccia il Dr. Eugenio Dalpez. Nello stesso anno il dott. Luigi Mendini paga al comune 10 Fiorini come tassa per l’uccellazione nel suo roccolo all’Oselera.
Nel 1919 si aggiudicò l’appalto Clemente Inama per l’importo di 35 Lire.
Nel 1920 viene appaltata la caccia per 200 £ annue per 5 anni.
Atto
Sulla
Piazza di Dermullo li 26 Agosto 1883 ottantatre
Banditore |
Innanzi Il Capo Comune |
Con
avviso esposto all’Albo Comunale il giorno 15 Agosto a.c. veniva portato a
pubblica conoscenza che il di 26 Agosto anno in corso sulla piazza di Dermullo
alle ore 8 Antimerid. si aprerà pubblica asta per l’affitanza del diritto di
Caccia in questo perimetro Comunale alle sotto tracciate
condizioni
a.
L’affittanza sarà durevole per anni 5 cinque a senso della Sovrana Legge
1852, ed avrà principio col giorno
d’oggi, e terminerà coll’istesso
giorno dell’anno 1888 ottantotto.
b.
Ogni aspirante all’atto d’Asta dovrà essere munito non solo della licenza
di porto d’arma, come il § 14-19 della Sovrana Patente 24 Ottobre 1852 ma ben
anche della prescritta licenza Luogotenziale 5 Marzo 1872 N° 3656.
c.
Il corrispettivo prezzo per ciascun anno d’apalto dovrà venir pagato
anticipatamente, prima aell’incomiciamento dell’Anno stesso presso questo
Comune sotto Comminatoria di passare a nuovo incanto a spese e pericolo del
primo levatario.
d.
Il levatario dovrà presentare idonea ed insolidale segurtà riconosciuta dal
Comune.
e.
Il levatario non potrà subapaltare in tutto od in parte la Caccia a terze
persone verso compenso senza il permesso del Comune, e dell’Autorità
Politica, in caso contrario, il contratto perderebbe la sua validità, e le
parti sarebbero sottoposte a pena.
f.
Il diritto di caccia verrà deliberato al miglior offerente, riservandosi il
Comune l’approvazione Superiore Secondo il § 4 Ordinanza Ministeriale 15
Dicembre 1855.
g.
Le spese e bolli d’asta scritturazione e bolli, stanno a carico del levatario.
Giunta
quindi l’ora stabilita venne al pubblico, dal Banditore
Brida Celeste,
proclamato il prezzo di prima grida di fii. 3- per ciascun anno
Il
Signor dr. Mendini offre fiorini tre
Venne
deliberata dal Signor Dottor Mendini di Taio per l’importo di fii. tre, non
esendosi presentato miglior offerente.
Vetor chistè segurta |
Brida Celeste Cursore |
Inama Germano testimonio |
Giuseppe Mendini
testimoni |
Inama Capocomune |