L’ASTA PER LA CACCIA

 

Nel 1823 l’appalto per la caccia nel Comune è aggiudicato da Giuseppe Ossana; nel 1827 da Nicolò Zanol di Taio.

Nel 1831 l’appalto per la caccia nel Comune è aggiudicato da Romedio Mendini; nel 1834 dal neo primissario don Giacomo Mendini; nel 1837 da Francesco Martini di Taio; nel 1840 da Simone Tamè; nel 1843 a Giacomo Inama.

Dal 1852 al 1862 la caccia non fu appaltata.

Nel 1878 è levatario per 5 anni dell’asta della caccia il Dr. Eugenio Dalpez. Nello stesso anno il dott. Luigi Mendini paga al comune 10 Fiorini come tassa per l’uccellazione nel suo roccolo all’Oselera.

Nel 1919 si aggiudicò l’appalto Clemente Inama per l’importo di 35 Lire.

Nel 1920 viene appaltata la caccia per 200 £ annue per 5 anni.

 

Atto

Sulla Piazza di Dermullo li 26 Agosto 1883 ottantatre

Brida Celeste

Banditore

Innanzi

Il Capo Comune

Inama Pietro

Con avviso esposto all’Albo Comunale il giorno 15 Agosto a.c. veniva portato a pubblica conoscenza che il di 26 Agosto anno in corso sulla piazza di Dermullo alle ore 8 Antimerid. si aprerà pubblica asta per l’affitanza del diritto di Caccia in questo perimetro Comunale alle sotto tracciate

condizioni

a. L’affittanza sarà durevole per anni 5 cinque a senso della Sovrana Legge 1852,  ed avrà principio col giorno d’oggi, e terminerà  coll’istesso giorno dell’anno 1888 ottantotto.

b. Ogni aspirante all’atto d’Asta dovrà essere munito non solo della licenza di porto d’arma, come il § 14-19 della Sovrana Patente 24 Ottobre 1852 ma ben anche della prescritta licenza Luogotenziale 5 Marzo 1872 N° 3656.

c. Il corrispettivo prezzo per ciascun anno d’apalto dovrà venir pagato anticipatamente, prima aell’incomiciamento dell’Anno stesso presso questo Comune sotto Comminatoria di passare a nuovo incanto a spese e pericolo del primo levatario.

d. Il levatario dovrà presentare idonea ed insolidale segurtà riconosciuta dal Comune.

e. Il levatario non potrà subapaltare in tutto od in parte la Caccia a terze persone verso compenso senza il permesso del Comune, e dell’Autorità Politica, in caso contrario, il contratto perderebbe la sua validità, e le parti sarebbero sottoposte a pena.

f. Il diritto di caccia verrà deliberato al miglior offerente, riservandosi il Comune l’approvazione Superiore Secondo il § 4 Ordinanza Ministeriale 15 Dicembre 1855.

g. Le spese e bolli d’asta scritturazione e bolli, stanno a carico del levatario.

Giunta quindi l’ora stabilita venne al pubblico, dal Banditore Brida Celeste, proclamato il prezzo di prima grida di fii. 3- per ciascun anno

Il Signor dr. Mendini offre fiorini tre

Venne deliberata dal Signor Dottor Mendini di Taio per l’importo di fii. tre, non esendosi presentato miglior offerente.

D. Celeste Mendini

Vetor chistè segurta

Brida Celeste Cursore

Inama Germano testimonio

Giuseppe Mendini testimoni

Inama Capocomune